Ho atteso qualche settimana per verificare se sulla stampa locale o in qualche Consiglio Comunale fosse stata discussa questa problematica. Niente da fare. Ritengo però che i crispianesi debbano conoscere questa ulteriore “brutta” vicenda.
Pubblico qui di seguito la sentenza del TAR di Lecce del 26.1.2012 (reperibile dal sito ufficiale giustizia-amministrativa), emessa in nome del Popolo Italiano, che ha condannato il Comune, soccombente,a pagare 3.000 euro di spese legali; oltre ai 4.000,00 già impegnanti per la difesa.
N. 00179/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01802/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso n. 1802 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto dal:
– Consorzio di Sviluppo Territoriale “Le Caselle”, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco De Feis e Filiberto Morelli, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;
contro
– il Comune di Crispiano, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Garibaldi 43;
per l’annullamento
– della disposizione emessa dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Crispiano in data 7 ottobre 2011, prot. n. 15328/11;
– della disposizione dirigenziale del 14 novembre 2011, prot. n. 17375/11;
e per la declaratoria:
– di efficacia della d.i.a. assunta al protocollo comunale con il n. 14234 del 22 settembre 2011 per la realizzazione di variazioni prospettiche riferite al permesso di costruire n. 1 del 29 dicembre 2008;
– del diritto del ricorrente alla proroga del permesso di costruire;
– nonché, come da motivi aggiunti depositati il 13 gennaio 2012, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della nota n. 146 del 3 gennaio 2012, con cui il Direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Crispiano ha precisato l’impossibilità della concessione della proroga per asserita carenza dei presupposti fissati dall’art. 15 d.p.r. n. 380 del 2001.
Visti il ricorso e i motivi aggiunti.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispiano.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 26 gennaio 2012 il dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti De Feis, Morelli e Antonio Quinto -in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
1.- Premesso che il Consorzio ricorrente impugna, anzitutto, i provvedimenti con i quali l’Amministrazione intimata da un lato disconosceva una d.i.a. per variazioni prospettiche alle aperture di un capannone industriale (d.d. prot. n. 15328/11 del 7 ottobre 2011) e, dall’altro, respingeva un’istanza di proroga di un permesso di costruire -il n. 1 del 29 dicembre 2008- in precedenza rilasciato al Consorzio medesimo (d.d. prot. n. 17375/11 del 14 novembre 2011).
2.- Osservato che la considerazione di fondo che giustifica e motiva i due provvedimenti impugnati (e cioè la ritenuta, da parte del Direttore dell’U.T.C. procedente, illegittimità del p.d.c. n. 1/08 appena citato) risulta del tutto inaccettabile, non tenendo conto, illegittimamente, del fatto che detto titolo edilizio, pur se adottato da un Commissario ad acta di nomina provinciale, è per un verso giuridicamente imputabile allo stesso Comune e, per altro verso, non ha mai formato oggetto di procedimenti di ritiro in autotutela o di annullamento giurisdizionale, continuando perciò a esistere e a essere produttivo di effetti.
3.- Rilevato, ancora, che con un provvedimento successivo e diverso (nota prot. n. 142/12 del 3 gennaio 2012) il Dirigente apportava al diniego di proroga ulteriori giustificazioni (e cioè l’assenza di <>), e che lo stesso veniva impugnato dal Consorzio con motivi aggiunti.
4.- Ritenuto, peraltro, che neppure detti ulteriori profili motivazionali possono reputarsi fondati, poiché la mole dell’opera da realizzare e le sue caratteristiche tecnico-costruttive (si tratta di un insediamento costituito da 15 capannoni industriali e da un centro servizi di quattro piani dotato di ristorante, bar, sala conferenza, centro benessere, ecc.) giustificano, già ex se, la proroga dell’assenso ai relativi lavori (per l’autonoma rilevanza della considerevole consistenza dell’opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, peraltro, nel senso che tali fattori legittimano la proroga a prescindere dall’esistenza di <>, si veda T.a.r. Campania Napoli, II, 21 marzo 2011, n. 1582).
A ciò debbono in ogni caso aggiungersi alcuni fattori “esogeni”, quali la difficile contingenza economica e il solo recente ottenimento, da parte del Consorzio, dei richiesti finanziamenti bancari (circostanza che portava il Ministero dello Sviluppo Economico a comunicare, con nota in data 16 dicembre 2011, prot. n. 44880, <>).
5.- Il ricorso e i motivi aggiunti debbono dunque, per quanto fin qui esposto, essere accolti.
6.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 3.000, oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1802 del 2011 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Condanna il comune di Crispiano al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2012, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Tutto chiaro? Ogni ulteriore commento è inutile.
Una domanda sorge spontanea: forse è giunto il momento di far pagare le spese ai responsabili amministrativi? Vedremo
Fonte: Trisciuzzi Vito – Attaccante civico