TESTO INTEGRALE ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

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TESTO INTEGRALE ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato in data odierna alle ore 11.30 la seguente ordinanza (si invia il testo integrale aggiornato alle ultime disposizioni del DPCM 8 marzo 2020).
 
 
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32. Che dispone “…sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza  sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 3;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia N. 175 dell’8 marzo 2020 ore 2,31;
CONSIDERATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 8 marzo  2020 reca un testo emendato rispetto a quello diffuso in data 7 marzo 2020 prima della sua sottoscrizione;
CONSIDERATO che il citato DPCM dell’8 maro 2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e  Venezia, all’art.1  dispone di  “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, con decorrenza dall’8 marzo 2020;
CONSIDERATO che, richiamate integralmente le motivazioni di cui alla citata ordinanza  N. 175 dell’8 marzo 2020 alle ore 2,31 è tuttavia necessario rettificarla;
CONSIDERATO che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, a parziale rettifica della ordinanza N. 175 dell’8 marzo 2020 alle ore 2,31,
emana la seguente
                                                  ORDINANZA         
 
Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020,  provenienti  dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e  Venezia,  per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, hanno l’obbligo:
–       di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
–       di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
–       di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
–       di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
–       in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).
I Prefetti territorialmente competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
La presente ordinanza è trasmessa ai Sindaci, ai Prefetti.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo,  sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.