c.a. Segretario Generale
Dott. Eugenio De Carlo
c.a. Presidente del Consiglio
Sig. Giuseppe Bernardi
c.a. Assessore allo Sport
Sig. Carlo Sforza
c.a. Resp. Servizio Patrimonio
Ing. Angelo Pizzigallo
c.a. Resp. Affari Generali
Sig. Antonio Toscano
c.a. Capigruppi Consiliari
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei campi da tennis di proprietà comunale e relative pertinenze.
In riferimento all’esclusione disposta nei confronti della scrivente associazione con provvedimento di cui al verbale di gara n. 2 del 19/03/2012, duole dover rilevare che persiste da parte di codesta Amministrazione la condotta ingiustificatamente ed ingiustificabilmente ostile di recente adottata avverso l’odierna esponente. La decisione da ultimo assunta di non consentire la partecipazione alla gara in oggetto alla scrivente associazione, difatti, non può che essere letta se non come l’ultima di una reiterata serie di iniziative poste in essere dall’Amministrazione e scientificamente volte a sabotare ed ostacolare, pur in assenza di ragioni giustificative, l’attività di un’associazione che, è bene ricordarlo a politici e tecnici del Palazzo, per ben 15 anni ha gestito i campi da tennis con piena soddisfazione, oltre che della comunità cui gli stessi sono sempre stati aperti e pienamente fruibili, anche della stessa Amministrazione, la quale, dopo aver per lungo tempo plaudito ed ammirato l’operato della stessa, solo di recente sembra aver scoperto che in essa si cela un covo di incompetenti ed infingardi.
Venendo al merito della decisione di cui si discute, è bene precisare come la clausola di esclusione posta dall’art. 38, co. 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 possa trovare legittima applicazione solo se la situazione ostativa alla stipula del contratto (da rinvenirsi nella precedente risoluzione per gravi inadempienze, qualificate nei termini di una inidoneità “tecnico-morale” a contrarre con la –P.A.) sia stata comprovata (con qualsiasi mezzo di prova) e congruamente motivata (v. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 21 gennaio 2011, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2010 n. 296). Ebbene, nel caso di specie, malgrado la profusione di citazioni giurisprudenziali ed il notevole sforzo compiuto nel tentativo di dare sostrato al pretesto addotto a ragione dell’esclusione, codesto Ente, non solo ha mancato di fornire un’adeguata prova che il presunto inadempimento del precedente contratto fosse dovuto a ragioni tali da implicare il venir meno dell’affidabilità dell’associazione nei confronti della Amministrazione (il che, ci si rende conto, sarebbe stato chiedere troppo), ma ha anche sorvolato totalmente sulla necessità di motivare in termini dettagliati e congrui la valutazione prognostica, che si presume sia stata effettuata, sull’inidoneità della odierna esponente a divenire contraente dell’Amministrazione stessa. Contrariamente a quanto asserito nel menzionato verbale, difatti, tali macroscopiche lacune non possono ritenersi sanate dal mero rinvio al provvedimento con cui l’Amministrazione aveva provveduto alla risoluzione del precedente rapporto, soprattutto allorchè, come nella fattispecie che ci occupa, anche le ragioni sottese a quest’ultimo provvedimento risultano tutt’altro che pacifiche. Giova rilevare, a tale proposito, che quando richiesto, la scrivente associazione ha sempre fornito precisi ed esaurienti chiarimenti per dirimere i dubbi tardivamente sollevati dalla Committente. Quest’ultima, al contrario, s’è sempre ben guardata dal rendere palesi le motivazioni che, nonostante la correttezza dell’azione della concessionaria ed in maniera del tutto illogica, l’hanno condotta ugualmente a propendere per la risoluzione del contratto.
Non può essere sottaciuto, a maggior comprova dell’arbitrarietà dell’esclusione disposta a carico della scrivente associazione ed in generale del carattere prevaricatorio oramai connota la condotta dell’Ente, che il precedente rapporto, lungi dall’essere cessato nei modi e nei termini indicati nel verbale di gara in questione, si è protratto sino alla naturale scadenza prevista nella convenzione e dunque ha terminato di produrre effetti, non per intervenuta risoluzione, quanto piuttosto per decorrenza del termine originariamente concordato.
Un’ultima menzione merita d’essere riservata alle ingenti migliorie che la tanto vituperata ASD “Tennis Club Crispiano” ha apportato alla struttura di proprietà dell’Ente, le quali, benché puntualmente richieste e/o di fatto autorizzate dallo stesso Comune, sono state realizzate con l’esclusivo impegno economico dei soci. A tale proposito, e rimanendo in tema di inadempimento, la scrivente associazione intende rammentare l’impegno assunto da codesto Ente in data 31/08/2011, allorchè si procedette alla riconsegna della struttura, di procedere ad effettuare un sopralluogo congiunto volto a verificare l’entità ed il valore delle menzionate migliorie. Ebbene, malgrado fosse stata già concordata la data in cui ciò avrebbe dovuto accadere – esattamente il giorno 08/09/2011 -, codesta Amministrazione, senza rendere giustificazione alcuna, si è inopinatamente sottratta e mai in seguito ha dimostrato la benchè minima volontà di far fronte all’impegno assunto.
A fronte dell’ennesima ferita che codesto Comune ha inteso imprimere ai più elementari principi di correttezza, trasparenza e par condicio che dovrebbero far lume all’azione amministrativa, tuttavia, non resta che prendere atto che a nulla potrebbe vale il continuare a battagliare per difendere diritti sacrosanti, se non a ledere l’interesse stesso di tutta la comunità che probabilmente si troverebbe costretta, per beghe di piccolo taglio politico, a dover rinunciare, per chissà quanto tempo ancora, a fruire di una struttura sportiva all’altezza delle aspettative o quanto meno, ci si augura, anche solamente agibile.
Per tale ragione, e senza prestare acquiescenza alcuna alla scriteriata decisione assunta da codesto Ente, la scrivente associazione comunica che non intende ricorrere avverso il provvedimento di esclusione, benché, lo si ripete, lo stesso appaia assolutamente illegittimo e privo di qualsivoglia giustificazione, che non sia da ricercare nello spirito di ripicca e rivalsa che, come da tempo appurato, ha dettato il recente evolversi del rapporto con la odierna esponente.
Con il sincero augurio che gli amministratori di questo Paese possano riuscire un giorno ad uguagliare l’alto valore espresso dai suoi abitanti, si porgono distinti saluti.
Crispiano, 23 aprile 2012 il Direttivo
Fonte: tennisclubcrispiano