Ormai è noto: tra via Martina e la ferrovia stanno realizzando un altro supermercato!
Abbiamo letto gli atti del procedimento amministrativo e alcuni dubbi sorgono inesorabili!
L’attuale Amministrazione, appena insediatasi, nel mese di giugno, promosse un incontro con i proprietari del supermercato ai quali fece richieste specifiche, tra cui la realizzazione di un’area giochi nel perimetro del supermercato, e convennero che si sarebbe dovuta fare una convenzione da portare in Consiglio Comunale prima del rilascio dell’autorizzazione. Tra gli atti però non abbiamo rilevato alcuna convenzione approvata in Consiglio comunale.
Nel procedimento manca anche il parere delle Ferrovie Sud-Est e l’autorizzazione della Regione.
Il parere rilasciato dalla Provincia di Taranto ci lascia molti dubbi.
La Polizia Locale ha evidenziato diversi elementi di criticità che non ci risulta essere stati risolti.
Ma
la cosa che ancor più ci preoccupa è che l’area del supermercato ricade
in parte nella zona ad alto rischio idrogeologico, collocata nel bacino
di raccolta delle acque scaricate nel canale Lezzitello.
La scarsa
capacità drenante del terreno è nota tant’è che diversi anni fa il muro
di contenimento crollò dietro la spinta dell’acqua.
Tra l’altro proprio in quella zona verrà realizzata una importante infrastruttura con il progetto da 5 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Nonostante ciò il permesso a costruire e l’autorizzazione unica sono stati rilasciati nel mese di Dicembre 2018 ed i lavori sono iniziati da un pezzo!
La concentrazione di numerose attività commerciali e la presenza della scuola superiore origina già un traffico importante nelle ore di punta al quale andrà a sommarsi quello generato da un supermercato di media grandezza della superficie coperta di circa 1.600 mq.
Ad appesantire le nostre perplessità, poi, e più volte l’abbiamo ribadito, è l’assenza di un valido strumento di programmazione delle attività commerciali che sulla base di un’analisi puntuale del territorio consenta interventi organici che, oltre a tutelare gli interessi di carattere urbanistico, ambientale e paesaggistico, disciplini le trasformazioni della rete di vendita mitigando l’impatto prevedibile sulla piccole attività al dettaglio che vivono, assieme a tante altre categorie, una crisi oramai decennale.
Per quanto ci riguarda molte questioni restano irrisolte.
Per cui abbiamo chiesto e ottenuto, venerdì 26 marzo scorso, un incontro con l’Amministrazione e abbiamo illustrato al Sindaco e all’Assessora all’Urbanistica tutte le nostre perplessità su questa operazione, comunicando che avremmo mandato una nota all’Amministrazione comunale e a tutti gli organi competenti interessati da questo procedimento.
Con Pec del 31 marzo abbiamo spedito la nota con le nostre osservazioni che qui pubblichiamo integralmente.
MOVIMENTO POLITICO CULTURALE – CRISPIANO –
c/o Anna Sgobbio – Via G. D’Annunzio, 19 – 74012 CRISPIANO (TA) anna.sgobbio@gmail.com
c.a. LUCA LOPOMO
Sindaco di CRISPIANO
Piazza Madonna della Neve, 1
74012 CRISPIANO
GIUNTA COMUNALE DI CRISPIANO
Piazza Madonna della Neve, 1
74012 CRISPIANO
dott. Giovanna DI GREGORIO
Segretaria Generale del Comune di CRISPIANO
Piazza Madonna della Neve, 1
74012 CRISPIANO
protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it
arch. Gerardo FORCINITI
Resp.le URBANISTICA, SUE-SUAP ECOLOGIA e AMBIENTE
Piazza Madonna della Neve, 1
74012 CRISPIANO
urbanistica.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it
dott. Gianluca FORMISANO
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO – SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO – VIA G. Gentile, 52
70100 BARI
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
dott. Enrico CAMPANILE
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO – SEZIONE TASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI
Via G. Gentile, 52 70100 BARI
servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it
dott. Giuseppe MAESTRI
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO – SEZIONE URBANISTICA
Via G. Gentile, 52 70100 BARI
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.i
dott. Giovanni GUGLIOTTI
Presidente della Provincia di TARANTO
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
dott. Fabrizio QUARTO
Presidente Unione dei Comuni
CRISPIANO-MASSAFRA-STATTE
unionedeicomuni@pec.it
AUTORITÀ DI BACINO
Distretto DELL’APPENNINO MERIDIONALE
Sede PUGLIA
c/o INNOVA PUGLIA SpA
Str. Prov. per Casamassima Km 3
70010 VALENZANO (BARI)
segreteria@pec.adb.puglia.it
dott. Donato GRECO
Responsabile POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Madonna della Neve, 1
74012 CRISPIANO
poliziamunicipale.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it
dott.ssa Francesca MUCI
Responsabile Area Segreteria e AFFARI GENERALI
Piazza Madonna della Neve, 1
74012 CRISPIANO
segreteria.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it
ing. DARIO TRICOLI
UNIONE DEI COMUNI CRISPIANO-STATTE-MASSAFRA
Piazza Madonna della Neve, 1
74012 CRISPIANO
unionedeicomuni@pec.it
dott.ssa Maria SPARTERA
Direttrice DAP Taranto ARPA PUGLIA
c/o Ospedale Testa c.da Rondinella
74123 TARANTO
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
FERROVIE SUD –EST
Direzione
Via G. Amendola, 106/D – BARI
segreteriade@pec.fseonline.it
e, p.c.
ETACONS Srl (società mandataria RTI)
OPERE MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRISPIANO
Piazzetta S, Giovanni dei Fiorentini 1
73100 LECCE
c/o icoser@pec.libero.it
Oggetto: COSTRUZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA – CRISPIANO (TA) – PERMESSO UNICO AUTORIZZATIVO PROT. N. 22304/2018 DEL 27/12/2018 RILASCIATO ALLA SOCIETA’ PM Jobs srl -. OSSERVAZIONI E RICHIESTA RIESAME DOCUMENTAZIONE SUAP.
Noi sottoscritti cittadini di Crispiano in qualità di componenti del movimento politico-culturale “IL FUTURO È DI TUTTI”, con portavoce la dr.ssa Sgobbio Anna Barbara Maria, nata a Crispiano (TA) il 4.5.1953, avvertiamo il dovere civico e morale di sottoporre a quanti in indirizzo le osservazioni che seguono, con il solo fine di tutelare gli interessi dei nostri concittadini e offrire possibili indicazioni per il miglioramento del realizzando intervento edilizio, salvaguardando ogni tentativo di iniziativa imprenditoriale privata, sempreché ciò avvenga nell’alveo della norme vigenti e senza intaccare in alcun modo il prioritario interesse pubblico.
Con la seguente nota proponiamo volontariamente, per l’uso che sarà ritenuto appropriato, osservazioni di merito con l’intento di fornire elementi conoscitivi utili per valutare gli effetti sul territorio dell’insediamento di una nuova attività commerciale in un’area interessata dalla presenza di numerose attività. Vieppiù che la medesima area è individuata – nell’ambito del progetto denominato “Opere di mitigazione del rischio
idrogeologico del territorio comunale nel Comune di Crispiano” (progetto definitivo approvato con DGC n. 87 del 14/12/2018) – quale zona gravata da un reale rischio di allagamento e interessata dalla realizzazione di un manufatto idraulico destinato ad abbattere il carico solido di monte.
La nota seguente è frutto di valutazioni scaturite dalla lettura dei documenti del procedimento amministrativo ottenuti mediante accesso generalizzato agli atti ai sensi delle previsioni del DLgs 97/2016 presentato il 20/01/2109 (richiesta inviata a mezzo PEC).
PREMESSA
Con permesso unico autorizzativo (PUA) – procedura che contiene tutti gli atti endoprocedimentali finalizzati a consentire la realizzazione di un impianto produttivo di beni e servizi – prot. n. 22304 del 27/12/2108 – è stata ammessa la costruzione di una media struttura di vendita in via Madonna del Carmine a Crispiano nei pressi della “rotonda di via Martina” in adiacenza alla struttura dell’Istituto Scolastico Professionale “Elsa Morante”, nonché del tratto di Ferrovia Sud –Est – Martina Franca – Crispiano (passaggio a livello ingresso stazione) così come si rileva dalle successive foto (fig. 1).
L’analisi della documentazione, condotta anche con il supporto di tecnici che sostengono il nostro gruppo, ha originato qualche dubbio di metodo e di merito sulla procedura il cui esito tuttavia è stato evidentemente positivo stante, tra l’altro, l’avvio dei lavori cui già assistiamo da qualche settimana.
Vieppiù che tale opera conta anche sul contributo fattivo dell’Amministrazione Comunale che appena eletta ha promosso un incontro (con nota prot. 11103 del 22/06/2018) presso il comune di Crispiano al fine di “condividere e conoscere le iniziative proposte dalla società predetta”. L’incontro, stante gli atti pervenuti per il tramite dell’accesso agli atti di cui sopra, ha avuto come scopo principale accogliere alcune richieste del Sindaco a nome dell’amministrazione comunale tra cui la realizzazione di un’area giochi accessibile anche durante la chiusura dell’allora realizzanda struttura di vendita. Tale richiesta, come imposto dalle norme vigenti, necessita di una convenzione da approvare in Consiglio Comunale prima del rilascio del permesso a costruire al fine di determinare “in dettaglio (aree da cedere al Comune, impegni ed eventuali oneri di urbanizzazione da realizzare)” come trascritto nel verbale dell’incontro rintracciabile con nota prot. 11689 del 29/06/2018 di cui, tuttavia, non vi è menzione nella documentazione del procedimento amministrativo.
Fig. 1 – stralcio inquadramento area di intervento su base ortofoto
I richiami nel PUA, a nostro avvisto, sono carenti del parere dell’Autorità di Bacino che – per il caso di fattispecie – ai sensi della LR 19/2013 è espresso per delega dall’Unione dei Comuni (DCU n. 4 del 04/06/2014) e delle Ferrovie Sud-Est. Vieppiù che l’Area Urbanistica del comune di Crispiano con nota prot. 14206 del 14/08/2018 rilasciava un NULLA OSTA-PARERE condizionato alla presentazione dei succitati pareri che nella documentazione esaminata non compare. Tuttavia tra i pareri emessi nell’ambito del procedimento autorizzativo vi è anche quello dell’Ente delegato dalla LR 19/2013 oltre a quello dell’area Affari Generali e della Polizia Municipale. Nessuna traccia dello schema di convenzione è pervenuta nella documentazione dell’accesso agli atti e tantomeno alcun Consiglio Comunale è stato convocato con specifico ordine del giorno.
Fig. 2a – stralcio immagini render (tavola RT08 del progetto) Fig. 2b – stralcio immagini render (tavola RT08 del progetto)
PARERE AREA URBANISTICA (nota prot. 14206/2018 del 14/08/2018)
La nota prot. 14206/2018 dell’area Urbanistica statuisce che la pratica edilizia è stata esaminata con “esito favorevole dal Responsabile dell’Ufficio SUE a condizione che, prima del rilascio del Permesso, venga integrata la seguente documentazione […]” tra cui i richiamati pareri di Ferrovie del Sud-Est (con riferimento all’art. 49 del DPR 753/80), Autorità di Bacino (con riferimento all’art. 9 delle norme tecniche di attuazione del PAI) e Provincia di Taranto (con riferimento al RR 26/2016).
Il PUA, che la Legge stabilisce come provvedimento che racchiude tutti i procedimenti attivati per il medesimo scopo e che pertanto deve necessariamente contenerli e dunque richiamarli tutti, viene rilasciato pur in mancanza di tutti i pareri propedeutici alla sua composizione. Ciò potrebbe essere anche soltanto un errore formale ma non sgombera il campo da potenziali vizi dell’iter procedimentale. Naturalmente ci esoneriamo da ogni valutazione di merito lasciando il compito agli organi preposti allo scopo.
PARERE POLIZIA MUNICIPALE (nota prot. 7761/2018 del 03/05/2018)
Il servizio di polizia locale ha espresso il proprio parere sulla base di una tavola grafica “Planimetria dei vincoli, Tav. n.6”1 senza poter visionare – evidentemente – le relazioni nonché tavole grafiche e documenti del progetto tant’è che nel corpo della descrizione si afferma che “i grafici pertanto non consentono a codesto ufficio di verificare l’allineamento del progetto alle vigenti direttive in materia”. Il parere in questione asserisce che “le strade urbane di quartiere2 riportate in planimetria non appaiono progettate in linea con il dettato delle ‘Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade’ […] andrebbero pertanto dettagliate le misure delle corsie, delle banchine, dei marciapiedi e la segnaletica verticale ed orizzontale”. Interessante è l’osservazione circa l’accessibilità all’area di carico e scarico merci che “non è possibile rilevare” secondo i rilievi del parere.
Altro elemento di criticità emerso dal parere della polizia locale riguarda la presenza di barriere architettoniche per le quali il progetto non riserva “attenzione […] circa la necessità dei pedoni di attraversare le strade progettate, atteso che trattandosi di strade urbane, le stesse, che si ribadisce devono essere dotate di marciapiedi a norma, devono tener conto della necessità di attraversamento da parte degli utilizzatori appiedati”.
Pur non esprimendo un formale parere positivo ovvero un parere negativo in termini sintetici la lettura non lascia dubbi sui numerosi rilievi di criticità espressi che, sulla base della documentazione consultata e delle tavole visionate non ci pare siano stati accolti nella revisioni del progetto. Tant’è che nella tavola “PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO” (revisione Ottobre 2018) non si rilevano i dettagli “delle misure delle corsie, delle banchine, dei marciapiedi” è della “segnaletica verticale ed orizzontale” esplicitamente richiesti dalla polizia municipale nella nota di maggio 2018.
1 Dalle nostre rilevazione la tavola n. 6 è identificata con il titolo “PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO”
2 Definite sulla base del confronto con le previsioni del DM 285/92 illustrato in testa al parere nota prot. 7761/2018 del 03/05/2018.
Il parere, nonostante rilevi numerose criticità, non affronta la problematica a nostro avviso particolarmente delicata della concentrazione in loco di numerose attività commerciali nonché la presenza di alcuni centri di sviluppo di traffico veicolare. Lo snodo viario, appellato comunemente come “rotatoria di via Martina”, è il crocevia di cinque strade di cui due (SP44 – circonvallazione conca d’oro e SP48 – via Palermo) costituiscono l’incrocio dei due principali assi viari di attraversamento del territorio urbano e pertanto già fortemente interessate dal traffico veicolare pendolare – in entrata e in uscita. Significativi picchi di traffico si rilevano nelle cosiddette ore che corrispondono grosso modo all’inizio del lavoro, l’ingresso a scuola, la pausa pranzo, l’uscita da scuola e uffici, il ritorno a casa.
Fig. 3A – ortofoto ambito urbano Crispiano(www.googlemaps.com) Fig. 3B – stralcio dettaglio (www.googlemaps.com)
Nell’immagine seguente3 (Fig. 4) sono distinte le attività presenti (cerchi rossi) e quelle di progetto (cerchi verdi) che si concentrano nell’area interessata dall’intervento edilizio in oggetto. È visibile chiaramente la copiosa concentrazione di attività che genera traffico e che, per la destinazione urbanistica di ognuna di esse, determina flussi di traffico con picchi pressoché sincronizzati e dunque potenzialmente gravosi. Lo stato di fatto dell’assetto urbanistico locale presenta non trascurabili criticità che andrebbero assunte come base per gli studi di dettaglio in ambito urbanistico nonché per la mobilità veicolare e pedonale. Congiuntamente ai rilievi della polizia municipale riteniamo non trascurabili gli effetti incrementali del traffico veicolare che possono essere determinati dall’erigenda struttura di vendita.
Fig. 4 – stralcio orto foto (www.googlemaps.com)
3 La dimensione dei cerchi è puramente indicativa e non proporzionale alla capacità di generare traffico da/per.
Non si trascuri, peraltro, che la nota della polizia municipale risale a maggio del 2018 (nota prot. 7761 del
03/05/2018) e dunque non riferibile all’aggiornamento del successivo mese di ottobre 2018.
PARERE SETTORE PIANIFICAZIONE AMBIENTE PROVINCIA DI TARANTO
La provincia di Taranto, 4° SETTORE – PIANIFICAZIONE E AMBIENTE, riscontra il progetto per la parte di propria competenza con più note di cui non sono rilevabili4 i riferimenti temporali. Nella nota – presumibilmente
– ultima – l’Ente sulla base delle dichiarazioni del proponente esprime ai sensi dell’art. 10bis della L 241/90 (s.m.i.) comunicazione di non accoglimento dell’istanza di parte per “carenza ad agire”.
Nel merito delle motivazioni desumibili dalla dichiarazione del proponente che hanno verosimilmente indotto la provincia di Taranto a stabilire la “carenza ad agire” riteniamo vi siano alcune forzature. L’affermazione secondo cui il pavimento drenante – aggiunto quale soluzione tecnica con la revisione dell’ottobre 2018 – consentirebbe l’esclusione dall’obbligo di progettare un sistema di raccolta, trattamento e depurazione delle acque di dilavamento dei piazzali (RR 26/2013) appare appena sufficiente. La capacità drenante del pavimento artificiale dichiarata pari a 1000 mm/s m² – ancorchè non riportato nella tavola RT07 (RELAZIONE DI COMPATIBITÀ IDRAULICA DELL’INTERVENTO5) quale naturale documento di rilievo del dato – nulla ha a che vedere con il dato di pioggia (precipitazione) cumulata di cui, più avanti rileviamo ulteriori considerazioni.
A nostro parere il progetto non dimostra che il substrato di supporto della pavimentazione drenante è anch’esso capace di drenare l’intensità di pioggia determinata dalla curva pluviometrica. Soltanto in quel caso si potrebbe ritenere invariata la quantità d’acqua prodotta dall’area in oggetto per dilavamento superficiale. Tuttavia nella documentazione non ci risulta presente alcuno studio geologico né è rinvenibile alcuna stratigrafia del sottosuolo che consenta di valutare la presenza di materiali drenanti. Pertanto la realizzazione di un pavimento drenante posato su uno strato di supporto impremeabile o non altrettanto permeabile ci appare una soluzione palliativa che non attenua in alcun modo la riduzione della superficie permeabile e tantomeno smorza gli effetti delle portate liquide che affluirano necessariamente in via Madonna del Carmine ingrossando la portata da smaltire a valle.
PARERE UNIONE DEI COMUNI DELEGA LR 19/2013 (nota prot. Rif. 2018_UC012 del 5.10.2018)
Singolare è il parere espresso dall’Unione dei Comuni, Ente delegato ai sensi della LR 19/2013, nel richiamo dell’area perimetrata “AP” (alta pericolosità idraulica) dal piano di assetto idrogeologico. Si fa riferimento ad essa richiamando il “carattere storico” dell’origine del vincolo in quanto “non è stata oggetto di approfondimento che abbia considerato il reale stato dei loghi, anche in funzione degli effetti di mitigazione che la recinzione esistente attua sulle aree interne”.
Fig. 5 – stralcio cartografia Ad (http://www.adb.puglia.it)
4 Le note non riportano i riferimenti del protocollo in entrata e in uscita ma citano, nel corpo della nota, riferimenti di cui non vi è possibilità di riscontro per il lettore.
5 Nel fascicolo della documentazione si rilevano due “Relazioni di compatibilità idraulica dell’intervento” entrambe con la medesima data (“Luglio 2018”) ma con contenuti non perfettamente coincidenti.
È allarmante questa considerazione vista l’esistenza del “Progetto di mitigazione del rischio idrogeologico che prevede – tra l’altro – la realizzazione di un’opera infrastrutturale proprio in quell’area (progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale dell’AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO – LLPP n. 33 del 30/01/2019 e finanziato dalla Regione Puglia con un comtributo concesso di 5 milioni di Euro). In esso è contenuto lo studio di dettaglio sull’area in esame probabilmente non assuto come punto di partenza per le valutazioni di merito del progetto in parola.
Fig. 6 – stralcio6 dei risultati delle simulazioni bidimensionali della situazione attuale
Esso conferma le previsioni del PAI Puglia e individua proprio via Madonna del Carmine come parte del bacino di raccolta delle acque che compongono la portata conferita nella sezione di valle tramite il canale Lezzitello.
Dunque contrariamente a quanto genericamente affermato dalla relazione di compatibilità idraulica (RT07) e ribadito dal parere dell’Ente delegato ai sensi della LR 19/2013 il vincolo della zona in oggetto è tutt’altro che di “carattere storico”. Nella precedente Fig. 6 si evince che via Madonna del Carmine può essere interessata da allagamenti con tirante idrico superiore ad un (1) metro (colore viola) con periodo di ritorno di 2 anni discordanti con i “bassi tiranti idrici” richiamati nel documento RT07. È dunque d’obbligo una valutazione di merito poiché la realizzazione di un intervento ancorchè fuori dall’area direttamente esclusa dalla perimetrazione dell’Autorità di Bacino ma ad esso contigua non può ragionevolmente prescindere da ogni effetto sul territorio circostante.
Infatti, attesa l’entità della media struttura di vendita nonché dell’estensione dell’area circostante, appare audace trascurare le previsioni dell’art. 4 (NTA del PAI) che al punto 7 prevede che “I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell’area interessata dalle prescrizioni più restrittive” sancendo il principio di prossimità che a ridosso di aree ad alta pericolosità escluderebbe – per buon senso prima ancora che per norma – la possibilità di realizzare qualunque opera che risulti in contrasto con i criteri restrittivi dell’area vincolata. Il progetto edilizio in esame è collocato proprio a ridosso del confine dell’area ad alta pericolosità dunque non può ragionevolmente essere estraneo alle previsioni e dunque alle restrizioni del PAI. Un’area a ridosso di una zona potenzialmente allagabile è un’area presumibilmente esposta anch’essa al rischio di allagamento e, dualmente, concorre necessariamente ad incrementare il rischio allagamento.
Inoltre, la valutazione progettuale che associa il concetto di pioggia cumulata (viene richiamato il dato di 313.6 mm di pioggia annui) a quello della capacità drenante del pavimento è singolare. La capacità drenante infatti è la caratteristica di uno strato di materia a lasciarsi attraversare da una certa quantità d’acqua. La pioggia cumulata, invece, è la quantità di acqua che precipita in una porzione di territorio in un determinato arco temporale. Non a caso le unità di misura sono differenti: mm/min*m² per la capacità drenante e mm/anno per la pioggia cumulata. A nulla vale ai fini della dimostrazione della capacità di drenaggio il confronto
6 RELAZIONE IDROLOGICA allegata al progetto“Opere di mitigazione del rischio idrogeologico del territorio comunale nel Comune di Crispiano” (progetto definitivo approvato con DGC n. 87 14/12/2018).
con la pioggia cumulata richiamato dalla relazione di compatibilità idraulica (RT07) che afferma testualmente.
Peraltro la capacità drenante del pavimento in progetto non ha alcuna valenza ai fini della regimazione delle acque meteoriche se non assecondata dalla capacità drenante del substrato di supporto. Se lo strato di terreno naturale a supporto della pavimentazione drenante non fosse anch’esso drenante impedirebbe il drenaggio determinando il ruscellamento nello strato di interfaccia tra pavimentazione drenante e substrato naturale. Nessun riferimento sulla capacità drenante del sottosuolo è rilevabile dalla documentazione progettuale né alcuno studio della stratificazione documentata da prove in situ.
Segnaliamo a tal proposito che diversi anni fa il muro di contenimento di quella porzione di terreno in oggetto
– all’epoca realizzato mediante conci in calcestruzzo pressovibrato e posati a quinconce – crollò dietro la spinta idrostatica dell’acqua di cui il terreno retrostante era imbibito a dimostrazione della scarsa capacità drenante del terreno in situ.
Se le osservazioni qui riportate non fossero smentite da dati oggettivi ed incontrovertibili la realizzazione dell’intervento, che da un lato riduce la superficie di terreno naturale di circa 1600 m² e dall’altro crea una via preferenziale al deflusso delle acque precipitate nell’area in oggetto tramite il viale di accesso all’area, determinerebbe una portata aggiuntiva che confluirebbe in via Madonna del Carmine incrementando la portata di piena da smaltire a valle. Per quanto possa essere modesta tale portata l’affermazione della invarianza delle condizioni al contorno dal punto di vista idraulico si palesa errata.
Non va trascurata tanomeno la scala di rappresentazione delle cartografie alla base degli studi di settore. È noto che un piano di livello territoriale (PAI)7 tipicamente riprodotto in scale non inferiori a 1:1000 non è propriamente adeguata alla rappresentazione di un intervento edilizio che impone8 rappresentazioni in scala con rapporti tipicamente compresi tra 1:50 e 1:500. Ciò rappresenta un dettaglio non trascurabile giacchè pochi centimetri di grafico corrisponderebbero, rispettivamente a metri o decine di metri nella realtà con effetti distorsivi e viziati nella individuazione della localizzazione dell’intervento edilizio nonché dei limiti cartografici previsti, nella fattispecie, dal PAI. Proprio per questo è vitale ai fini di una corretta valutazione tecnica eseguire studi di dettaglio sui quali basare le considerazioni di merito.
Infine, il divieto di accrescere il carico urbanistico – ulteriore vincolo imposto dalle NTA del PAI ancorchè limitato alle aree direttamente interessate dalla copertura vincolistica – è nei fatti presto disatteso a causa del verosimile aumento della concentrazione di persone (utenti degli esercizi commerciali) e dei servizi pubblici ivi presenti che coinvolgerà necessariamente le aree circostanti e contigue. L’insediamento in progetto tenderà a polarizzare il traffico che naturalmente incrementerà il carico urbanistico locale dunque la magnitudo9 e di conseguenza il rischio idraulico di un’area non ricadente direttamente nel vincolo idraulico ma immediatamente prossimo ad essa.
Non sfugge, infine, che nella documentazione sono rinvenibili ben tre (3) relazioni di compatibilità idraulica tutte identificate dall’indice RT07 e dalla revisione “Luglio 2018” pur contenendo informazioni diverse e aggiunte lasciando incertezze sulla documentazione da considerare per le analisi di merito.
CONCLUSIONI
Tutto ciò premesso – precisando una volta di più che non si tratta di osservazioni esclusivamente tecniche vista le esigenze di brevità sopra espresse – si chiede a codesta amministrazione e a quanti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze:
§ quali sono le motivazione esibite per sancire la compatibilità tra la presenza di una media struttura di vendita e le attività presenti nel medesimo ambito urbano che già oggi generano traffico locale con riverberi anche nelle strade contigue?
7 La cartografia impiegata per la determinazione delle aree a rischio idrogeologico per ragioni tecniche è in scala 1:25.000 (si veda a tal proposito la Relazione di Piano raggiungibile su “http://www.adb.puglia.it/public/files/downloads/pdf/leggi/Relazione_di_piano.pdf”
8 I regolamenti edilizi urbani prevedono elaborati grafici in scala non inferiore a 1:500 (vedasi art. 10, comma c) del regolamento edilizio
comunale allegato al programma di fabbricazione in variante del Comune di Crispiano).
9 Il rischio può essere espresso dalla semplice formula: RISCHIO = PERICOLO x MAGNITUDO. Il rischio – idraulico in questo caso – quindi è dato dal prodotto tra la pericolosità (la probabilità di un allagamento) e la magnitudo (la presenza umana e di infrastrutture), cioè la gravità del potenziale danno.
Se lo studio di compatibilità idraulica previsto dalle NTA del PAI Puglia è stato emesso con procedura semplificata come dimostrato dal richiamo alla norma dell’art. 4 lettera d) della LR 19/2013 in quale degli interventi previsti dall’art. 7, comma 1 delle NTA ricade l’intervento in particolare?
La convenzione – essenziale per usufruire liberamente dell’area giochi espressamente richiesta dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale di Crispiano – non pervenuta agli atti formalmente non impegna l’impresa proponente a lasciare libero utilizzo dell’area giochi pure prevista nel progetto approvato. Come intende l’amministrazione risolvere tale evidente contraddizione tra quanto richiesto all’impresa e ciò che invece i documenti sanciscono?
Lo studio di compatibilità idraulica è stato effettuato tenendo conto della cartografia generale allegata al piano di assetto idrogeologico dell’autorità di bacino della Puglia ovvero è stata predisposta una specifica cartografia con scala di rappresentazione appropriata all’intervento edilizio in questione?
La vocazione urbanistica dell’area urbana in questione è compatibile con le scelte di pianificazione territoriale e urbana che codesta amministrazione intende mettere in atto? È altresì compatibile con gli scenari di sviluppo che l’Amministrazione intende perseguire nei prossimi anni e per il futuro?
Pur non essendo vigente uno strumento urbanistico generale moderno (nonostante la lunga stagione di pianificazione di questo paese in corso da oltre trent’anni) ma essendo approvato il DPP (che stabilisce gli indirizzi del piano urbanistico) l’inserimento di questa ennesima attività può costituire un aggravio del carico urbanistico dell’area e pregiudicare l’orientamento dello strumento urbanistico?
Rileviamo, ancora una volta, che le scelte di trasformazione del territorio sono lasciate alla libera e legittima iniziativa del privato che ancora oggi, dopo più di quarant’anni, è regolamentata da uno strumento urbanistico
– il regolamento edilizio allegato al programma di fabbricazione (PDF) – profondamente inadeguato di fronte alle esigenze del territorio giacchè finalizzato ad una pianificazione minimale. Dopo più di trent’anni dalla sua approvazione il PdF regolamenta un territorio profondamente cambiato e caratterizzato da una complessità che non può essere letta e interpretata da uno strumento che, a suo tempo, fu concepito per tracciare i limiti delle zone del territorio comunale, individuare le tipologie edilizie di ogni zona e definire le direttrici di espansione urbane.
Al contrario, riteniamo indispensabile concepire la trasformazione di un territorio con una visione generale e organica all’area vasta circostante secondo direttrici di sviluppo fondate sulla conoscenza approfondita delle invarianti strutturali urbane ed extra-urbane. Ogni intervento slegato da questa visione può produrre scompensi funzionali della “macchina urbana” con effetti collaterali non sempre controllabili e gestibili con interventi ordinari. I recenti allagamenti del centro del paese sono viva testimonianza degli interventi eseguiti senza uno scenario di trasformazione del territorio e priva di ogni programmazione di lungo respiro.
Attendiamo speranzosi ogni riscontro da parte di tutti gli Enti territoriali a cui questa nostra lettera è indirizzata, nonché delle Ferrovie Sud-Est.
Crispiano, 30 marzo 2019
Il portavoce
Dr.ssa Anna Barbara Maria Sgobbio
I riscontri possono essere indirizzati alla seguente Pec: sgobbio.anna@pec.it